PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Disciplina del gioco d'azzardo).

      1. Ai fini di disciplinare organicamente il settore delle case da gioco, di ridurre i fenomeni legati al gioco d'azzardo clandestino e di garantire agli operatori del settore turistico condizioni analoghe a quelle presenti in altri Stati membri dell'Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, un decreto legislativo per la disciplina del gioco d'azzardo e delle attività turistico-commerciali, ricreative e d'intrattenimento ad esso connesse.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e delle Commissioni parlamentari competenti, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) svolgimento della pratica del gioco d'azzardo in modo non prevalente in strutture autorizzate aventi sede stabile, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento;

          b) definizione dei rapporti di tipo contabile, ivi compresi gli obblighi di rendicontazione separata, e amministrativo tra le attività di tipo turistico-commerciale,

 

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ricreativo o di intrattenimento e la pratica del gioco d'azzardo;

          c) definizione delle specie e dei tipi di giochi che possono essere praticati all'interno delle strutture e, in particolare, all'interno di quelle adibite allo svolgimento del gioco d'azzardo, e loro regolamentazione, prevedendo anche un equilibrato rapporto fra giochi tradizionali e giochi elettronici a disposizione della clientela e rendendo disponibile per i clienti l'elenco dei giochi autorizzati e delle rispettive regole;

          d) garanzia della tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giocatori nella casa da gioco, che è comunque vietato ai minori di diciotto anni, ai militari in divisa e ai soggetti condannati per reati contro il patrimonio e, comunque, per i reati che determinano la perdita del diritto di voto, nonché ai soggetti che si trovano in specifiche condizioni ostative quali, su richiesta dei familiari, i soggetti che mettono in pericolo il patrimonio familiare;

          e) trasparenza della direzione e della gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge, stabilendo in particolare:

              1) i requisiti del direttore, dei membri del comitato di direzione e del personale impiegato nelle case da gioco, i quali devono godere dei diritti civili e politici e non devono avere riportato condanne penali né essere stati dichiarati falliti;

              2) il divieto per il direttore, per i membri del comitato di direzione e per il personale impiegato nelle case da gioco di partecipare ai giochi sia direttamente che per interposta persona, nonché il divieto per i medesimi soggetti di ricevere una percentuale sul guadagno lordo o sugli utili del gioco;

              3) le responsabilità penali e amministrative a carico del direttore e dei membri del comitato di direzione per ogni infrazione commessa nelle strutture di cui alla presente legge;

 

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              4) le modalità di ripartizione delle mance tra il personale impiegato nelle case da gioco, da regolare con contratto collettivo nazionale di lavoro del settore e con accordi aziendali, fermo restando il divieto per gli azionisti, il direttore e i membri del comitato di direzione di partecipare a tale ripartizione;

              5) il divieto per il personale impiegato nelle case da gioco di possedere azioni o quote di proprietà nella società di gestione di cui è dipendente, né azioni o quote di proprietà di società di gestione di altre strutture autorizzate allo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo ai sensi della presente legge;

              6) le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio di assegni e di anticipazione di denaro nella casa da gioco, prevedendo, in ogni caso, la registrazione del nome, dell'indirizzo e degli estremi del documento d'identità dei giocatori che cambiano mezzi di pagamento con gettoni da utilizzare per il gioco o che utilizzano gettoni provenienti da altre strutture, se accettati, per un valore superiore a 1.500 euro;

              7) il divieto di prestiti in denaro ai giocatori a qualunque titolo, da parte della direzione e del personale impiegato nella casa da gioco, nonché il divieto generale di prestiti in denaro, a qualunque titolo e da parte di chiunque, all'interno della struttura;

          f) controlli sulla conduzione e sulla gestione delle strutture adibite alle attività di cui alla presente legge e sullo svolgimento dei giochi, nonché sugli incassi e sulla loro ripartizione, mediante l'istituzione di un nucleo speciale di polizia nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e d'informazione per il controllo del gioco d'azzardo, che opera con modalità che devono essere accettate dal gestore e fare parte integrante della concessione di cui

 

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all'articolo 3. In particolare, i controlli di cui alla presente lettera comprendono:

              1) ispezione da parte del personale delle Forze di polizia di tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e dei locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, nonché sequestro e prelievo delle attrezzature per fini d'indagine e di accertamento, con libero accesso presso tutte le strutture autorizzate ai sensi della presente legge e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario per le indagini;

              2) verifica del regolare svolgimento dei giochi autorizzati;

              3) verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità di tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge;

              4) svolgimento delle inchieste per conto e nell'interesse delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, con oneri a carico delle stesse, anche ai fini dell'esclusione ovvero della riammissione dei giocatori;

              5) accertamento fiscale su tutti i soci e gli amministratori delle società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, sulla direzione e sul personale impiegato, nonché su tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione;

              6) repressione delle infrazioni commesse dai giocatori, delle frodi dei dipendenti con o senza complicità dei giocatori, nonché delle irregolarità commesse dai medesimi dipendenti relative alla distrazione, alla diminuzione o alla sottovalutazione fraudolenta degli incassi della casa da gioco;

          g) previsione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni adottate in attuazione della presente legge, ivi compresa la chiusura della struttura. In caso di chiusura si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.

 

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Art. 2.
(Autorizzazione all'apertura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, i comuni interessati all'apertura di strutture che svolgono le attività di cui al medesimo articolo, presentano, previa deliberazione del consiglio comunale, apposita richiesta di autorizzazione al Ministero dell'interno, che si esprime entro tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta, d'intesa con la Conferenza unificata e previa valutazione dei seguenti requisiti, da indicare nella richiesta medesima:

          a) previsione di creazione di occupazione diretta e indiretta;

          b) capacità ricettiva e qualità delle strutture alberghiere del comune interessato e dei comuni limitrofi;

          c) caratteristiche tecniche, logistiche e storico-artistiche delle strutture da adibire allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1;

          d) informazioni acquisite sui soggetti che hanno eventualmente manifestato la disponibilità a gestire la struttura ai sensi dell'articolo 1.

      2. La richiesta deve essere corredata di documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 1. L'avere già ospitato nel territorio comunale strutture similari o l'aver avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco con attività istruttoria documentata e avente rilevanza giuridica costituiscono criteri preferenziali ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
      3. L'apertura di una struttura di cui all'articolo 1 non può essere autorizzata nei comuni per i quali sono state adottate, negli ultimi dieci anni, le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. Qualora entro un anno dalla notifica dell'autorizzazione al comune richiedente la struttura non apra al pubblico e non entri in funzione, il Ministero dell'interno

 

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procede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione medesima e rilascia, secondo le modalità di cui al comma 1, una nuova autorizzazione ad altro comune che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.
      5. In ciascuna regione e provincia autonoma può essere autorizzata l'apertura permanente nel corso dell'anno solare di una struttura adibita allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 ovvero di un numero massimo di due strutture stagionali, nelle quali l'attività si svolge alternativamente per periodi semestrali, con obbligo per ciascuna struttura di rendicontazione separata ai fini di cui all'articolo 5.
      6. In ciascuna regione e provincia autonoma nel cui territorio sono localizzati comuni ad alta densità di popolazione e di eccezionale attrazione turistica può essere autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, l'apertura di una struttura permanente e di un numero massimo di due strutture stagionali.

Art. 3.
(Concessione).

      1. I comuni autorizzati all'apertura di strutture per la pratica del gioco d'azzardo, unitamente ad attività di tipo turistico-commerciale, ricreativo o d'intrattenimento, concedono, entro dodici mesi dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, la gestione delle stesse strutture alle società selezionate mediante gara ad evidenza pubblica che hanno fornito le migliori garanzie economico-finanziarie e tecnico-professionali a tutela dei clienti. Decorso inutilmente tale termine, l'autorizzazione si intende revocata ed è attribuita ad altro comune che ne ha fatto richiesta ai sensi del medesimo articolo 2, comma 1.
      2. Il provvedimento di concessione ha durata ventennale ed è rilasciato dal comune al soggetto che si è aggiudicato la gara pubblica. I rapporti di obbligazione

 

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tra il comune e il soggetto aggiudicatario sono disciplinati con apposito contratto, unitamente al capitolato generale di cui all'articolo 4.
      3. Ai fini del rilascio della concessione a società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o le quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata e individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o delle quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, ovvero divisione di azioni o di quote deve essere preventivamente comunicato al comune concedente e autorizzato dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e di vincoli di ogni genere sulle azioni o sulle quote. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea o in altri Stati, ovvero ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Il divieto si estende anche ai dipendenti di tali soggetti.
      4. Nessuno può contemporaneamente possedere azioni o quote di proprietà in due o più società che gestiscono case da gioco. Nessuno può possedere una quota di capitale superiore al 15 per cento. Nel computo di tale quota sono considerati anche i familiari e i dipendenti che possiedono azioni. La stessa società può essere titolare esclusivamente di una sola concessione per la gestione di una casa da gioco aperta in permanenza nel corso dell'anno solare, oppure di non più di due concessioni per la gestione di due case da gioco stagionali situate nella medesima regione o provincia autonoma.
      5. Il concessionario gestisce direttamente la struttura autorizzata in osservanza di quanto previsto nel provvedimento di concessione, nel contratto di concessione della stessa ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché nel capitolato generale di cui all'articolo 4 e non può, salvo espressa autorizzazione del
 

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comune, cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione della struttura, ad esclusione dei servizi accessori non riguardanti l'attività ludica autorizzata, di cui peraltro rimane del tutto responsabile.
      6. Entro tre mesi dalla scadenza della concessione tutti i comuni interessati possono presentare una richiesta ai fini dell'autorizzazione all'apertura della casa da gioco secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.
      7. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 4 determina la revoca della concessione. Il sindaco può, secondo le modalità di cui al presente articolo, rilasciare una nuova concessione per il periodo rimanente alla scadenza naturale della concessione revocata. Qualora la struttura autorizzata non riapra al pubblico e non entri in funzione entro un anno dalla revoca della concessione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4.
      8. Entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune e alla regione competenti nonché al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della struttura autorizzata ai sensi della presente legge, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      9. La concessione è sospesa per tre mesi dal comune nel caso di cui il concessionario violi uno degli obblighi previsti dal capitolato generale di cui all'articolo 4. Nel caso di ulteriori violazioni degli obblighi previsti dal medesimo capitolato, il comune dispone la revoca della concessione. Il comune dispone altresì la revoca della concessione per violazione delle disposizioni sullo svolgimento dell'attività, per violazione di legge, per motivi di ordine pubblico o a causa del mancato esercizio delle attività per un periodo di sei mesi. Si applicano le disposizioni del comma 7.
      10. Nei casi in cui, sussistendone le condizioni, il comune non assume i provvedimenti di cui al comma 8, il Ministro dell'interno dispone la revoca dell'autorizzazione rilasciata al comune medesimo. La
 

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revoca dell'autorizzazione al comune comporta altresì la decadenza della concessione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4.

Art. 4.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, adotta, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale d'appalto contenente le modalità di gara ad evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, e le seguenti disposizioni:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

          b) i requisiti professionali e morali, ulteriori a quelli già indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

          c) gli obblighi dalla cui violazione consegue la sospensione o la revoca della concessione.

Art. 5
(Proventi delle case da gioco).

      1. L'utile lordo annuo delle case da gioco è costituito dalle puntate riscosse da parte delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge e dalle somme corrisposte dai giocatori per l'utilizzo di impianti di gioco nel corso dell'anno fiscale al netto delle vincite pagate dalla casa da gioco e delle puntate sotto forma di gettoni non convertibili in denaro, distribuiti dalla casa da gioco previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 50 per cento degli utili così determinati è riservato alla società di gestione delle strutture autorizzate ai sensi della presente legge, la restante quota è versata dalla medesima

 

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società entro due mesi dalla data di approvazione del proprio bilancio di esercizio e ripartita come segue:

          a) il 20 per cento al comune concedente e destinato alla tutela e alla valorizzazione di parchi naturali, beni culturali e artistici, musei, siti archeologici e terme situati nel territorio di competenza, al finanziamento di opere pubbliche di viabilità e di acquedotti, finalizzando gli interventi al rilancio del turismo culturale e ambientale, nonché al finanziamento dei servizi sociali alle persone in condizioni di disagio fisico, psichico, economico o familiare;

          b) il 10 per cento alla regione all'interno della quale ha sede la struttura e utilizzato per i medesimi fini di cui alla lettera a) nel territorio regionale;

          c) il 7 per cento riassegnato in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e ripartito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica per il finanziamento di progetti di valorizzazione del patrimonio scientifico nazionale, nonché di ricerca applicata, in particolare per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno;

          d) il 3 per cento riassegnato in quote eguali agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze e destinato alla copertura degli oneri di funzionamento degli organi di controllo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), nonché al potenziamento degli organici e dell'ammodernamento dei mezzi e dei materiali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai fini di cui alla medesima lettera f).

Art. 6.
(Disposizioni finali).

      1. Le case da gioco di Venezia, San Remo, Saint-Vincent e Campione d'Italia

 

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sono autorizzate a proseguire l'attività sulla base dei titoli di istituzione in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni interessate si conformano a quanto disposto dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1 entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
      2. Agli effetti giuridici e della vigilanza, i locali delle strutture autorizzate allo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge sono considerati pubblici.
      3. Alla gestione delle strutture autorizzate allo svolgimento delle attività ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      4. I giochi d'azzardo sono esercitati o agevolati sul territorio nazionale esclusivamente ai sensi della presente legge. Le pene previste agli articoli 718, 719 e 720 del codice penale per l'esercizio e per la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati ai sensi della presente legge sono raddoppiate.
      5. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.